Entro il 30 giugno di ogni anno gli enti delle confessioni religiose possono fare domanda di accedere al finanziamento.
Una volta ricevuta la domanda il Comune verifica che gli interventi proposti rientrino tra quelli previsti dalla Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 71.
Entro il successivo 30 novembre ripartisce i contributi tra gli enti che ne hanno fatto richiesta, tenuto conto della consistenza e dell’incidenza delle rispettive confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi presentati.
I contributi sono corrisposti entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione, sono utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione e la relativa spesa documentata con relazione che gli enti assegnatari trasmettono al comune entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.