Se la situazione economica del nucleo familiare peggiora gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico possono chiedere una riduzione del canone.
Il peggioramento può essere causato da licenziamento, sospensione, cassa integrazione, mobilità, pensionamento o morte, di un membro del nucleo familiare che contribuiva alla formazione del reddito.
L'ente proprietario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, che può eventualmente avvalersi della collaborazione di un ente gestore ad esempio le ALER, deve tenere conto della variazione e rideterminare un canone provvisorio.
Gli effetti del canone provvisorio decorrono dal mese successivo alla variazione stessa, fino al successivo aggiornamento dell'anagrafe per il relativo conguaglio.
La domanda può essere presentata solo dagli inquilini titolari di contratto sociale. Sono esclusi gli altri casi di contratto moderato, concordato o altra tipologia non prevista dalla Legge regionale 04/12/2009, n. 27 per l'applicazione delle agevolazioni.