Nel permesso di costruire sono sempre indicati i termini di inizio e di fine dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, mentre la data di ultimazione dell'opera non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Questi termini possono essere prorogati previa domanda e autorizzati con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 15). La proroga può essere accordata con provvedimento motivato:
- considerando la mole dell'opera da realizzare, le sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori
- quando si tratta di opere pubbliche con un finanziamento previsto in più esercizi finanziari.
Se invece non è stata chiesta una proroga, una volta decorsi i termini stabiliti, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita e quindi occorre ottenere un nuovo permesso di costruire.
Approfondimenti
I termini d'inizio e di ultimazione dei lavori, previsti da permessi di costruire e dalle segnalazioni certificate di attività edilizia, possono essere prorogati con una comunicazione nei seguenti casi:
- proroga di un anno della data di inizio lavori o di tre anni della di fine lavori, per permessi di costruire rilasciati prima del 31 dicembre 2020 e per segnalazioni certificate di inizio dell’attività edilizia presentate entro tale data (Decreto legge 16/07/2020, n. 76, art. 10, com. 4)
- proroga di trenta mesi della data di inizio o di ultimazione dei lavori, per permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30/06/2024 e dalle segnalazioni certificate di inizio dell’attività edilizia presentate entro tale data (Decreto legge 21/03/2022, n. 21, art. 10-septies).
La comunicazione di proroga deve essere presentata prima della scadenza dei termini purché, alla data della comunicazione, i titoli abilitativi non siano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
È possibile presentare la comunicazione anche per permessi di costruire per i quali è già stata rilasciata una precedente proroga.
I termini di inizio e di ultimazione dei lavori in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (29 giugno 2022) (Decreto legge 17/03/2020, n. 18, art. 103, com. 2).